 |
Piano dei Controlli per i VQPRD ed Incarico ai Consorzi di Tutela.
Terzietà e Privacy all’origine dei rilievi contro l’attività di Controllo.
Roma, 2 ottobre 2005
Si contesta il principio della terzietà, a dire di qualcuno non convenientemente garantito per la natura stessa dei Consorzi, ma la sentenza dei TAR chiamati a pronunciarsi su 13 domande di sospensive dei provvedimenti di incarico ai controlli (tutte rigettate, con il TAR del Lazio che ha sentenziato testualmente: “…allo stato non appaiono sussistere i presupposti per accogliere la istanza incidentale di misure cautelari formulata da parte del ricorrente, considerato che i Consorzi Volontari di Tutela svolgono funzioni lato senso pubblicistiche”) hanno confermato la regolarità di questi incarichi.
D’altronde, la stessa Corte di Giustizia europea, nella sua decisione sul noto caso del vino spagnolo Rioja (sentenza 16 maggio 2000, causa C – 388/95), ha riconosciuto come “la responsabilità della buona reputazione di una Denominazione di Origine appartenga, pienamente e collettivamente, alla comunità dei produttori della zona”.
E’ stato chiaramente fornito, in questa occasione, un preciso rilievo giuridico alla dimensione di filiera, con il prodotto vino che acquisisce appieno il diritto di appartenenza, valorizzato “presso i consumatori, convinti che tutte le fasi di produzione di un VQPRD rinomato debbano essere effettuate sotto il controllo e la responsabilità della collettività interessata”.
E’ facile estendere queste considerazioni di carattere generale a qualsiasi VQPRD; in tale contesto non si può fare a meno di convenire che il comportamento del legislatore italiano di voler affidare ai Consorzi di Tutela, e dunque alla comunità dei produttori organizzata, il compito di operare il controllo di tutte le fasi della produzione trasformazione e presentazione al consumo dei vini, altro non è stato che la puntuale applicazione dei principi del diritto comunitario, quali enunciati dalla Corte di Giustizia.
Altro pretesto più volte rimarcato nelle contestazioni: la inopportunità dell’affidamento ai Consorzi dei dati sensibili dei produttori, a dire di alcuni non convenientemente protetti. In proposito i Consorzi adottano procedure di massima garanzia ai fini della protezione di questi dati, con protocolli interni di rigidità estrema a valere per i comportamenti dei propri operatori.
Il trattamento, la raccolta e l’accesso ai dati sui sistemi informatici e cartacei è consentito solo agli operatori incaricati (neanche al Presidente e agli Amministrazioni dei Consorzi), ciascuno con propria password e per i dati di propria competenza, nel pieno rispetto degli artt. 33, 34, 35 e 36 e dell’allegato “B” del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Di ciò sono stati opportunamente informati anche gli utilizzatori delle DO, con una informativa che fa specifico riferimento al D.Lgs. sopra richiamato.
Effettua il download del documento allegato a questa notizia
scarica il pdf
|