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Regole di origine preferenziale dei vini
Roma, 25 gennaio 2006
Il compromesso del CRO, nato dall’esigenza di trovare una posizione comune in ambito OMC per quanto riguarda la definizione di “ultima trasformazione sostanziale” per il vino, prevede che una doppia trasformazione in uno stesso Paese – la produzione del mosto a partire dalle uve e la produzione del mosto e produzione del vino – possa già conferire l’origine del vino a quel Paese. Negli altri casi, l’origine sarebbe determinata dal luogo dove le uve sono state raccolte.
In pratica, la posizione fino ad ora difesa dalla Comunità secondo la quale l’origine del vino è determinata dal luogo dove le uve sono state raccolte è messa per la prima volta in discussione.
Il problema non si pone per i VQPRD perché, fortunatamente, definiti “prodotti la cui qualità o le caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente al luogo geografico, comprendente i fattori naturali e i fattori umani”.
Gli IGT, in quanto definiti meno rigidamente (accordo sui diritti di proprietà intellettuale legati al commercio . TRIPS, art. 22.1), potrebbero acquisire, ad esempio, l’origine italiana anche se prodotti da uve di provenienza di un paese terzo. D’altronde, il reg. 2081/92 per i prodotti agricoli ed agroalimentari prevede già che le IGP possano essere fabbricate con materie prime che non provengono dalla zona.
Si tratta di un precedente pericoloso, ed il compromesso stesso sarebbe un precedente per modificare più agevolmente anche l’attuale OCM vino.
Le osservazioni di cui sopra costituiranno gli elementi essenziali per una nostra prossima nota di osservazioni al Ministero delle Attività produttive.
Lo stesso COPA – COGECA, in un suo documento unitario, ha ribadito il principio dell’ “interamente ottenuto” ai fini della determinazione dell’origine del vino.
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