LA PIRAMIDE DEI VINI ITALIANI – VINI D.O.C.G.

Vini D.O.C.G. (Denominazione di Origine Controllata e Garantita)
Al vertice della piramide troviamo i vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.).
La dicitura D.O.C.G. viene riservata ai vini di particolare pregio, con elevate caratteristiche qualitative intrinseche, effetto anche dell’incidenza di fattori naturali, umani e storici e che hanno acquisito rinomanza e valore commerciale a livello nazionale e internazionale. Sono sottoposti a regole di produzione più severe e hanno disciplinari di produzione molto più restrittivi rispetto a quelli per vini a Denominazione di Origine Controllata da cui derivano.

Prima di essere riconosciuti come D.O.C.G. questi vini devono aver avuto una militanza di almeno sette anni tra vini D.O.C. La legge fissa inoltre la capacità massima delle bottiglie commercializzate che non può superare i 6 litri.

Ogni singola bottiglia deve essere munita di uno speciale contrassegno, stampato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato o da tipografie autorizzate, ossia una fascetta con un’indicazione di serie e un numero di identificazione. Tale fascetta è assegnata agli imbottigliatori per ogni singola bottiglia prodotta e/o partita.

DAL 1° AGOSTO 2009
I vini D.O.C. e D.O.C.G. diventano D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta) per utilizzare un’unica dicitura standardizzata per tutti i prodotti agroalimentari europei (non solo vino).

Vini D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta)
Indica il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un vino – originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese – la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali e umani. Le uve da cui è ottenuto un vino a D.O.P. sono per il 100% prodotte, trasformate ed elaborate nell’area geografica delimitata.

In Deroga a quanto disposto dal Regolamento Comunitario, gli Stati Membri possono continuare a utilizzare le proprie menzioni tradizionali riferite alle Denominazioni di Origine e Indicazioni Geografiche.
Sarà quindi possibile continuare ad utilizzare (in Italia) le sigle: DOCG – DOC – IGT