LA PIRAMIDE DEI VINI ITALIANI – VINI I.G.T.

Vini I.G.T. (Indicazione Geografica Tipica)
Al secondo piano della piramide troviamo i vini a Indicazione Geografica Tipica (I.G.T.). Gli elementi caratterizzanti dei vini I.G.T. sono l’indicazione della zona geografica da cui provengono (per esempio Lazio o Veneto), del vitigno di base (per esempio Chardonnay) e l’annata. Tali vini provengono, per almeno l’85%, dalla zona geografica di cui portano il nome.

Infine, essi devono rispondere ad alcuni parametri indicati nei disciplinari di produzione, quali:

  • la resa massima delle uve per ettaro;
  • la resa di trasformazione delle uve in vino;
  • la gradazione alcolometrica minima naturale;
  • la gradazione alcolometrica al consumo;
  • i vitigni da cui possono essere ottenuti.

DAL 1° AGOSTO 2009
I vini I.G.T. diventano I.G.P. (Indicazione Geografica Protetta) per utilizzare un’unica dicitura standardizzata per tutti i prodotti agroalimentari europei (non solo vino).

Vini I.G.P. (Indicazione Geografica Protetta)
Indica il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un vino – originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese – di cui una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica possa essere attribuita all’origine geografica. Le uve da cui è ottenuto un vino a I.G.P. provengono per almeno l’85% esclusivamente da tale zona geografica. Per i vini a I.G.P. è stata introdotta la delimitazione della zona di vinificazione delle uve. Ciò significa che non sarà più possibile produrre un vino a I.G.P. da uve vendemmiate in una regione, ma vinificate in un’altra (ad eccezione del 15% delle uve che possono provenire da fuori zona, fatto salvo le deroghe previste dalla rispettiva disciplina unionale e nazionale). Inoltre i vini a I.G.P. saranno sottoposti a più rigide procedure di controllo.

In Deroga a quanto disposto dal Regolamento Comunitario, gli Stati Membri possono continuare a utilizzare le proprie menzioni tradizionali riferite alle Denominazioni di Origine e Indicazioni Geografiche.
Sarà quindi possibile continuare ad utilizzare (in Italia) le sigle: DOCG – DOC – IGT